Come aprire un sito e-commerce: guida pratica
- On 10 Luglio 2018
- shop online
Come aprire un e-commerce nel rispetto della legge.
Come abbiamo detto più volte, aprire un sito e-commerce conviene.
E’ un modo per aumentare le vendite e trovare nuovi clienti online, ma è anche un modo per abbassare i costi di gestione di un negozio fisico ed iniziare una nuova attività.
Secondo la Direttiva 2000/31/CE/, infatti, non serve una autorizzazione preventiva. Questo di per sè è già una grande utilità, se pensiamo a tutta la burocrazia che deve affrontare chi decide di aprire un negozio fisisco.
Non mancano tuttavia gli adempimenti da compiere: aprire un e-commerce è più veloce, ma ha lo stesso il suo da fare, per essere in regola con la legge italiana.
Se stavipensando di mettere tutto in mano ad uno sviluppatore del sito di e-commerce o ad un web marketer, ti sei sbagliato: i tecnici hanno il loro bel da fare, ma anche tu avrai la tua parte.
Vendite dirette e vendite indirette
Prima di passare ad elencare gli adempimenti obbligatori, per aprire un sito e-commerce, facciamo la distinzione tra vendite dirette ed indirette su e-commerce. Ci servirà più avanti.
Le vendite dirette sono quelle che avvengono interamente online dall’acquisto alla consegna, senza supporto fisico: per esempio l’acquisto di un file musicale su iTunes o di un ebook su Amazon.
Le vendite indirette, invece, sono quelle che iniziano online, nell’e-commerce, ma si concludono off line, perché la merce acquistata è consegnata all’acquirente dal corriere o dal servizio postale.
Vendite online occasionali senza partita IVA
Iniziamo con gli adempimenti.
Chi vende online, svolge attività commerciale e deve avere una partita iva.
A questa regola, fanno eccezione le attività occasionali di vendita su piattaforme come Ebay, Amazon, Subito.it, Kijiji.
In tal caso se l’attività di vendita non dura più di 30 giorni l’anno ed il guadagno netto annuale è inferiore a 5.000,00 euro (6.410,00 lordi), non c’è obbligo di partita iva, secondo quanto stabilisce la normativa europea 2000/31/CE, nè di alcuna autorizzazione preventiva.
Chi vende saltuariamente, quindi, non dovrà pagare l’IVA allo stato, ma dovrà dichirare il reddito percepito. Il venditore, oltre a rilasciare una ricevuta per ogni vendita, ai sensi del D.P.R. 917/1986, dovrà fare la dichiarazione dei redditi persone fisiche e pagare l’IRPEF.
Vendita online continua tramite e-commerce
La situazione cambia, se invece hai deciso di aprire un sito e-commerce per vendere stabilmente e guadagnare più di 5.000 euro l’anno. In questo caso dovrai avere la partita IVA e fare la dichiarazione dei redditi con il modello unico.
La partita iva è un numero univoco, che individua i soggetti che svolgono un’attività commerciale continua e non occasionale. Dovrà essere indicata sulla home page del sito, ai sensi del D.P.R. 404/2001.
In passato l’apertura della partita iva era un procedimento complesso. La richiesta veniva inoltrata all’Agenzia delle Entrate e coinvolgeva altre pubbliche amministrazioni.
Bisognava rivolgersi all’ INPS per regolarizzare la posizione contributiva, all’INAIL per la posizione assicurativa ed alla Camera di Commercio per l’iscrizione al registro delle imprese.
Ogni procedura era diversa e si svolgeva in vari modi (con modulo cartaceo, invio a mezzo fax, per via telematica) .
Procedura semplicata per aprire un sito e-commerce
Oggi la procedura è stata cambiata nel solco della semplificazione amministrativa, che ha unificato e telematizzato le diverse procedure. Da questo punto di vista è più semplice aprire un sito e-commerce.
Anzichè passare attraverso quattro pubbliche amministrazioni, si presenta richiesta di partita iva ad un unico ufficio, il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, che inoltrerà la richiesta ricevuta alle altre amministrazioni coinvolte. L’obbligo vale per le ditte individuali e per le società.
Un unico atto, quindi, produce effetti fiscali, assicurativi e previdenziali verso l’ Agenzia delle Entrate, l’Inail e l’Inps.
Vediamo più nel dettaglio la procedura da seguire per avviare un negozio online.
La Comunicazione Unica del Registro delle Imprese
La Comunicazione Unica del Registro delle Imprese o ComUnica, come viene più spesso chiamata è una procedura telematica, che facilita il rapporto tra imprese e pubblica ammnistrazione e che dal 1 Aprile 2010 dev’essere fatta solo online o su supporto informatico.
Viene presentata all’Ufficio del Registro delle imprese sotto forma di file, che contiene le informazioni sull’imprenditore, l’oggetto dell’impresa ed il riepilogo della richiesta ai diversi enti.
Per facilitare la compilazione del file, c’è un software gratuito (ComUnica o ComUnica Impresa), che aiuta l’imprenditore nell’inserimento dei dati.
A questo documento telematico sono allegati i moduli destinati al Registro delle Imprese, all’Inail, Inps e Agenzia delle Entrate.
Il file compilato, dovrà essere sottoscritto dall’imprendotre con la firma digitale.
E’ importante anche avere una pec (posta elettronica certificata), per ricevere eventuali comunicazioni sulla procedura avviata.
Adempimenti verso il comune per vendere online
Chi ha intenzione di aprire un sito e-commerce, deve assolvere alcuni obbighi nei confronti del comune in cui ha sede l’impresa.
L’imprenditore dovrà presentare la SCIA o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che è una dichiarazione scritta dall’imprenditore, una autocertificazione, con cui l’imprenditore dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere tutte le carte in regola per aprire un negozio online.
Nella SCIA l’imprenditore dichiara di avere tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività commerciale e di avere tutti i requisiti di legge, che saranno poi verificati successivamente dall’amministrazione comunale.
Quali sono gli effetti della SCIA per l’avvio di un e-commerce?
L’effetto più importante è la possibilità di iniziare subito l’attività online, già a partire dalla data di presentazione della pratica al comune, senza dover aspettare mesi per ricevere l’autorizzazione ad iniziare l’attività di commercio elettronico.
Anche la SCIA, introdotta nel 2010 in sostituzione della DIA (Denuncia di inizio attività) e della DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva) ha il compito di snellire l’attività amministrativa e velocizzare i tempi di avvio di una impresa.
L’ufficio a cui presentare la SCIA è lo Sportello Unico Per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui ha sede l’impresa.
Il comune ha 60 giorni di tempo per verificare se l’attività è conforme alla legge ed ai regolamenti e quindi se è vero quello che ha dichairato l’imprenditore nell’autocertificazione.
Se dovessero essere riscontrate delle irregolarità, il comune potrà bloccare l’attività avviata e chiedere la rimozione degli effetti, per conformare l’attività irregolare svolta alle prescrizioni di legge.
Adempimenti legati al rispetto della privacy
Per essere in regola con le prescrizioni di legge, è necessario anche anche:
- pubblicare le condizioni generali di vendita, per chiarire ai consumatori quali sono i loro diritti ed obblighi, dando particolare rilievo al diritto di recesso (escluso per gli alimenti deperibili), alle spese di spedizione, a come contattare il servizio clienti, etc.).
- spiegare come avviene il trattamento dei dati personali nel rispetto della privacy
- avvisare i visitatori che sul sito sono presenti dei cookies e specificare quali sono quelli usati.
Tutto questo è oggi disciplinato dal GDPR appena entrato in vigore e che contiene norme più rigorose per salvaguardare al massimo i dati personali dei cittadini della UE.
Se il tuo e-commerce non è ancora in regola, sarà bene che consulti un avvocato specializzato nel diritto dell’internet e nella tutela della privacy, per metterti al riparo da eventuali sanzioni.
Vendita diretta online nei paesi dell’UE o extra UE
Per chi sta pensando di aprire un sito e-commerce, è importante anche conoscere il regime fiscale delle vendite online all’interno dell’Unione Europea o fuori dall’UE.
In questo caso, ci servirà la distinzione tra vendita diretta ed indiretta, distinguendo tra vendite nel B2C e B2B.
Regime fiscale da seguire nelle vendite dirette ad un consumatore, che acquista, per esempio, un file:
- acquirente italiano o residente nella UE: fattura con IVA italiana, con possibilità di scegliere il regime fiscale dello stato a cui appartiene l’acquirente.
- acquirente extra UE: fattura senza IVA, perché è come se la vendita fosse stata fatta nel paese di residenza dell’acquirente.
Nella fattura dovrà essere indicato l’esenzione dall’iva ai sensi dell’art. 7 septies, lett. i) del D.P.R. 633/1972 e sarà necessario allegare alla fattura la bolletta di esportazione per le dichiarazioni alla dogana di partenza ed arrivo della merce.
Se invece l’acquirente è un professionista o una impresa:
- se risiede o ha sede in Italia: fattura con IVA
- se risiede o ha sede nella UE: fattura senza IVa con indicazione della esenzione per “inversione contabile” ai sensi dell’art. 7 te, 1 comma del DPR 633/1972
- professionista o impresa extra UE: fattura senza IVA con la dicitura “operazione non soggetta ad iva ai sensi dell’art. 7 ter, 1 comma let. a) DPR 633/1972
Vendite indirette nel territorio della UE o extra UE
Se la vendita indiretta di un bene o servizio acquistato online, da consegnare fisicamente è fatto ad un consumatore:
- se il consumatore è italiano, il regime è quello delle vendite per corrispondenza, per cui non c’è obbligo di fattura o scontrino, a meno che non sia richiesto dall’acquirente all’atto dell’acquisto.
Il venditore ha l’obbligo di annotare la vendita nel libro dei corrispettivi, segnando il prezzo e l’IVA. - vendite in altri stati dell’UE: le disposizioni cambiano a seconda del superamento di una “soglia”, che va dai 35.000,00 a 100.00,00 euro. La soglia variaa da stato a stato, perché in pratica ciascun stato dell’UE stabilisce la sua soglia.
- Se la vendita supera la soglia fissata, il venditore dovrà rilasciare fattura con IVA ed il regime è lo stesso applicato ai consumatori italiani.
- se la vendita è sopra soglia, ci sono adempimenti specifici da compiere: accreditamento ai fini IVA nel paese UE dell’acquirente ed emissione di una fattura doppia, una per l’Italia senza IVa, l’altra per il paese di appartenenza del consumatore acquirente con aliquota IVA prevista.
- acquisto di un professionista o impresa della UE: fattura senza IVA, secondo le disposizioni del D.L. 331/1993. Il venditore dovrà indicare l’esenzione nella fattura.
- vendite fuori dall’UE: fattura senza IVA e dichiarazione alla dogana con il cosidetto “visto uscire”, sia per i consumatori, che per i professionisti o imprese.
Conclusioni
Gli adempimenti da fare per aprire un sito e-commerce sono tanti.
Ci siamo soffermati su quelli principali, trattandoli in modo generale, con l’intento di dare una idea di cosa ci sia da fare per avviare un negozio online..
In quanto web agency ci occupiamo della parte tecnica, cioè della realizzazione del sito di e-commerce e di tutta l’attività e-commerce, web marketing (Seo, advertising online con Google Adwords, e-mail marketing, Inbound Marketing) o di social media marketing.
Per tutte il resto e quindi per tutti gli adempimenti burocratici indispensabili ad essere in regola con la legge italiana, bisogna rivolgersi ad un bravo avvocato o ad un bravo commercialista.
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